da Medici senza Carriere riceviamo e pubblichiamo
Sempre più frequentemente i Medici di Medicina Generale lamentano il mancato uso del ricettario del SSN da parte dei Medici Specialisti Ospedalieri e Ambulatoriali convenzionati.
A contribuire alla riduzione delle già modeste prescrizioni degli Specialisti è intervenuto l’uso della ricetta de materializzata con le norme e le regole che ne discendono e l’adozione del Catalogo Unico Regionale delle prestazioni diagnostiche.
Tale Catalogo individua in maniera univoca attraverso specifici codici tutte le prestazioni diagnostiche ed ha come obiettivo far dialogare elettronicamente i soggetti prescrittori con i soggetti erogatori in funzione del prossimo Fascicolo Sanitario Elettronico.
Orbene il mancato uso del ricettario del SSR, sia con lo strumento ricetta rossa sia con quella in modalità de materializzata, innesca un circolo vizioso ormai insopportabile per i MMG e per i Cittadini che con loro hanno istituito un rapporto di fiducia duraturo e stabile.
Tale comportamento è biasimabile oltre che contrario alla normativa per alcune considerazioni:
• Innanzitutto ne ha danno il paziente che deve tornare dal MMG per la trascrizione/prescrizione degli esami da eseguire con il disagio che tutto ciò comporta per lui: ulteriore spostamento, nonostante sia un malato, passaggio superfluo, etc.
- Ne ha danno il Medico di Famiglia per l’aggravio lavorativo non dovuto e per l’immagine che lo vede relegato al ruolo di trascrittore/segretario al servizio dello Specialista.
• Ne ha pregiudizio il rapporto medico/paziente in quanto nei casi in cui il Medico di Medicina Generale si oppone a tale circostanza e vuole rimandare il paziente allo specialista perché assolva il suo preciso dovere, è il paziente stesso ad insistere perché non faccia un terzo giro “invitando” il proprio medico di famiglia a dare seguito alla trascrizione/ prescrizione avendo i due un rapporto consolidato negli anni che deve andare ben oltre la questione in essere.
• Ne hanno danno gli altri pazienti del Medico di Medicina Generale, che vedono e subiscono l’inutile intasarsi sempre più dello studio per una serie di evitabili accessi. Tali accessi, sono più che triplicati negli ultimi 10 anni.
• Ne ha un ipotetico danno l’Azienda in quanto una volta prescritti gli esami sul Modulo/ricetta SSN o de materializzata da parte dello Specialista, e avendo avuto rassicurazioni sulla qualità del servizio, il paziente trovandosi nella Struttura Aziendale potrebbe scegliere, pur nella sua assoluta libertà, di eseguire in loco gli accertamenti, prenotabili subito dopo la visita, con beneficio per il Sistema Nazionale.
Spesso viene messa in dubbio l’obbligatorietà per i Medici Ospedalieri, Specialisti e Specialisti Ambulatoriali dell’uso del ricettario unico del SSN per la prescrizione dei farmaci o degli accertamenti diagnostici.
Essa è sancita da un costante contesto normativo di riferimento:
1. Circolare Ministero della Sanità del 25 marzo 2016.
2. Articolo 15 decies comma 1 del Decreto Legislativo n.502 del 10 dicembre 1992.
3. D.L. n.269/2003 articolo 50 comma 2 e 4 che recita: “le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere … i Policlinici Universitari consegnano i ricettari ai Medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità e comunicano immediatamente al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei Medici ai quali è stata effettuata la consegna, l’indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l’identificativo della Struttura Sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data di consegna ed i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate”.
Il contesto normativo esaminato consente di affermare, senza alcuna smentita, che l’obbligo di prescrizione sul ricettario unico regionale o in modalità de materializzata è riferito a tutti i Medici prescrittori, individuati sia come convenzionati, sia come operanti in Strutture Ospedaliere, Ambulatoriali, Pubbliche o Private accreditate.
Non si rinviene alcuna disposizione che consenta una interpretazione ad excludendum, limitando l’obbligo ai soli Medici di Famiglia o Pediatri di Libera Scelta convenzionati; anzi, si può affermare che vi sia un’assoluta condivisione e corresponsabilizzazione di tutti i soggetti prescrittori, con unico riferimento a favore degli utenti finali del SSN, gli assistiti, che in un
insieme di continuità di cure ed assistenza, non devono essere costretti ad un irrazionale ed illogico e ripetuto pellegrinaggio tra i soggetti prescrittori, i quali in ogni caso debbono condividere le responsabilità della prescrizione effettuata.
Premesso ciò, perché i medici specialisti, dipendenti e convenzionati, non ottemperano ad un loro obbligo contrattuale, rischiando il reato di omissione di atti di ufficio, ai sensi del Codice Penale, art. 328, oltre al grave comportamento sul piano deontologico?
Sono loro stessi i responsabili, oppure vi sono responsabilità a carico delle Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e della Direzione della Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale di Regione Campania?
Il Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, è a conoscenza di ciò? Sa del danno subito quotidianamente dai Cittadini dei territori delle province campane?
Chiediamo un suo repentino intervento alla reale e concreta tutela della Salute dei Cittadini.