Il certificato medico di malattia deve essere richiesto al proprio Medico curante (non necessariamente individuabile, dall’art. 2 della Legge n. 33/1980, nella figura del Medico di Medicina Generale, ma estensibile a medici diversi da quelli di “libera scelta”) solo quando l’Assistito sia da lui visitato, e non può essere da quest’ultimo rilasciato per giustificare assenze per malattie constatate da altri Medici o dipendenti da prestazioni eseguite da altri Sanitari (Art. 45, comma 2, lettera h ed Art. 52, comma 2 e 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo tramite intesa Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005); poiché il Medico di Medicina Generale non è tenuto alla loro trascrizione, in tali circostanze, il certificato dovrà essere rilasciato dai seguenti operatori sanitari (Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996):
Medico specialista ambulatoriale sia dei poliambulatori delle USL sia degli ambulatori ospedalieri, quando l’Assistito si sia recato direttamente da questi medici o vi sia stato inviato da altri operatori sanitari;
Medico del pronto soccorso in caso di ricorso da parte dell’Assistito a questa prestazione;
Medico dell’accettazione degli ospedali o delle case di cura private o accreditate, quando l’Assistito si sia recato in tali strutture per essere ricoverato, sia in caso d’urgenza che in caso di ricovero ordinario;
Medico specialista convenzionato esterno, nel caso in cui l’Assistito vi sia stato inviato da altri operatori sanitari.
Si ricorda che il Medico certificante, ritenuto, dalla Giurisprudenza corrente, essere
“Pubblico Ufficiale“, attesti una malattia inesistente od un falso aggravamento di una patologia, commette il reato di “Falso in atto pubblico” (Sentenza n. 352 del 18 marzo 1999 della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione) ed, in concorso con il lavoratore suo assistito, anche il reato di “Truffa aggravata” (Art. 640, II comma C.P.) ai danni dell’Istituto Previdenziale e del datore di lavoro.
CASI PARTICOLARI
Irreperibilità del Medico curante: in alcune rare circostanze, ad esempio quando necessiti un intervento medico d’assoluta urgenza ed il Medico curante od uno dei Medici sopra indicati, abilitati a rilasciare le relative certificazioni, non sia reperibile, il lavoratore potrà richiedere e produrre (all’INPS e/o al datore di lavoro) il certificato medico rilasciato, invece che sull’apposito modulario, su carta intestata di un Medico libero professionista interpellato per l’urgenza, a condizione che tale attestazione contenga i requisiti sostanziali richiesti (Intestazione, nominativo del lavoratore, data di rilascio, diagnosi, prognosi d’incapacità
temporanea al lavoro, timbro e firma del Medico). La Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996, stabilisce, inoltre, che per una corretta erogazione dell’indennità di malattia, il lavoratore deve integrare tale certificazione con tutte le notizie abitualmente richieste nel certificato predisposto dall’INPS: generalità del lavoratore, codice fiscale, domicilio, reperibilità durante la malattia, datore di lavoro e suo indirizzo con codice INPS dell’azienda, ecc.; per l’eventuale prosecuzione della malattia ci si dovrà, ovviamente, servire del proprio Medico curante o dei Medici abilitati a rilasciare tali certificazioni, ai quali dovrà, in ogni caso,
essere prodotta una copia del primo certificato.
Lavoratori turnisti: qualora la malattia insorga poco prima di un turno serale, notturno o festivo, per cui il Medico curante non è più reperibile, atteso che i Medici preposti al
servizio di Guardia Medica non hanno obbligo di certificazione, sarà necessario che il lavoratore ammalato, lasci la chiamata al proprio Medico curante prima delle ore 10.00 del mattino della giornata non festiva immediatamente successiva a quella d’inizio della malattia, per richiedere la relativa certificazione, poiché il Medico curante può rilasciare il certificato di malattia solo dalla data in cui visiti il lavoratore, limitandosi a ecepire ed a trascrivere quanto dichiarato dal lavoratore ammalato circa la data d’inizio della malattia (di norma, in tali circostanze, può essere indicato il giorno precedente), biffando la casella “turno” dell’apposito
modulario.
Premesso ciò, i Medici di Medicina Generale sono quotidianamente in conflitto con un’utenza, che sempre più spesso richiede che il certificato telematico di malattia sia trasmesso a mezzo telefonico, mail o what’s app, nonostante sia reato, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (Decreto Brunetta) Art. 55- quinquies – (False attestazioni o certificazioni).
Nella fattispecie, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
I Medici di Medicina Generale, quindi, si trovano ogni giorno in un sandwich: o compiacere l’assistito e rischiare di effettuare un falso in atto pubblico, oppure esigere che il paziente si rechi in ambulatorio, ma scatenare una conflittualità che può portare alla perdita del rapporto di fiducia con il proprio paziente.
Evidentemente la normativa vigente è deficitaria nell’assicurare una certificazione che attesti la realtà dei fatti, riguardo l’inabilita’ temporanea al lavoro.
Alla luce delle numerose segnalazioni e richieste di risoluzione della gravosa criticità da parte di Medici di Medicina Generale, Medici senza Carriere auspica che nell’immediato futuro la normativa in merito alla certificazione di malattia dei lavoratori preveda lo stato di malessere autocertificato, per un massimo di sette giorni, dallo stesso lavoratore, con visite di controllo fiscali, che confermino il malessere e diano una diagnosi certa al lavoratore assente, senza fasce orarie, affinché l’assenza al lavoro per malattia sia dovuta ad una reale indisposizione.
Ciò sarebbe anche un modo per rimettere in moto l’economia e la produttività in un Paese, afflitto da una grave crisi economica, scaturita dalla pandemia COVID-19.
A tal proposito Medici senza Carriere si augura che le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale si vogliano occupare della problematica, liberando così i Medici di Medicina Generale da codesto fardello.
Medici senza Carriere, rendendosi disponibile a qualsiasi interlocuzione, propone che vi sia un immediato confronto tra le suddette Organizzazioni, Confindustria e i Sindacati dei lavoratori, affinché vi sia una proposta costruttiva al legislatore in tempi brevi.