Stop per lo stipendio con i contanti. Da domenica primo luglio, infatti, datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”. Lo stabilisce il comma 911 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre. “Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo” si legge nel comma 913, si applica una sanzione amministrativa tra 1.000 e 5.000 euro.
1 LUGLIO – Da domenica 1 luglio, quindi, ogni datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, “nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: A) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; B) strumenti di pagamento elettronico; C) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento – viene sottolineato – s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”. (AdnKronos)