Detrazioni, agevolazioni, adempimenti. Le novità del 2018 per fisco e contabilità inserite nella legge di bilancio.

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da Il Giornale delle Partite Iva

a cura dello Studio Francescut (Saronno – Va) L’approvazione della legge di bilancio ha portato una serie di corpose innovazioni in materia fiscale/contabile. In particolare si segnala l’obbligo della fatturazione elettronica (dal 2019),l’abrogazione della scheda carburante e l’obbligo del pagamento del carburante unicamente con mezzi tracciabili (dal1/7/2018) e l’introduzione della WEB Tax. Tali norme sono evidenziate in rosso nella circolare.

Le disposizioni in materia fiscale della legge di bilancio 2018 possono essere così sinteticamente descritte.

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici

Per prima cosa, come ormai di consueto, sono state prorogate di un anno le detrazioni fiscali rafforzate al 65% per interventi di efficienza energetica previste all’articolo 14 del DL 63/2013[1] .

Prevista, inoltre, la detrazione al 65% anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di

  • sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Sempre nel comma 3, è chiarito che le detrazioni sono ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.  Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Introdotta in sede di conversione in legge del DDL, una nuova detrazione rafforzata per i micro-cogeneratori. In particolare, è prevista la detrazione al 50% delle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES)[2], pari almeno al 20%.

La detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Prorogato anche il cd. “sisma bonus” per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione

  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 

Prorogaristrutturazione edilizia e bonus mobili (Comma 3) 

Altre proroghe fino al 31.12.2018 contenute nel comma 3 riguardano:

  • le spese di ristrutturazione edilizia, disciplinata all’articolo 16 DL 63/2013. Inoltre, come previsto per gli interventi di efficienza energetica, le detrazioni per le ristrutturazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  • il bonus mobili, ovvero l’agevolazione fiscale per le spese effettuate per l’acquisto di:
  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;

finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018.  Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile.

Bonus verde (commi 12-15)

Una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2018 è l’introduzione del cd. Bonus verde.

In particolare, per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36%delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi per:

  1. “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2.  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione del bonus verde:

  • spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni[3];
  • è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Tra le spese agevolabili indicate sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

Proroga cedolare secca (comma 16)

Proroga applicazione dell’aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato ancora per i prossimi 2 anni, cioè fino al 31.12.2019[4].

Agevolazioni studenti fuori sede (Commi 23-24)

Modificate le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni per gli studenti fuori sede.  In particolare

  • a regime la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km e, comunque, in una provincia diversa.
  • Per le annualità d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza per accedere alla detrazione si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

Per coordinare le norme, è stato abrogato l’articolo 8-bis del decreto fiscale 148/2017.

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (Comma 28)

Reintrodotte le agevolazioni fiscali previste sugli abbonamenti al trasporto pubblico. In particolare sono previste due diverse tipologie di agevolazioni:

  • la prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19%[5] venga inserito il comma i-decies in base al quale rientrano in tali spese quelle sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;
  • la seconda prevede che[6]le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (commi 29-35)

Proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento, ma con differenze rispetto al passato. In particolare le imprese potranno godere del maxi ammortamento al 30% (anziché al 40%) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018.  Sono esclusi:

  • i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
  • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente versione del maxi ammortamento).

Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019

In merito all’iper ammortamento

  • le imprese potranno goderne in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31.12.2018 per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo.
  • Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.
  • viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell’agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d’imposta del realizzo:
    • venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso;
    • venga attestata l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che all’allegato B della Legge di stabilità 2017, rubricato “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0” siano aggiunte le voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

1- SGRAVI ASSUNZIONI GIOVANI (commi 100-108)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un esonero triennale pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti di  giovani . La misura è strutturale.

Possono beneficiare del bonus solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Sono esclusi i lavoratori domestici.

In particolare l’esonero spetta:

  1. ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d’età, età innalzata a 35 anni per le assunzioni del solo anno 2018. I lavoratori, alla data di assunzione, non devono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l’esonero della stessa normativa sia stato solo parzialmente usufruito;
  2. nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato  purche entro il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione;
  3. ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l’esonero è previsto nella misura del 100%.
  4. nelle regioni in transizione o in via di sviluppo (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegnail bonus arriva al 100% dei contributi  :
  1. nei casi di  neoassunti nei limiti di età  citati e
  2. per i soggetti con più di 35 anni, se disoccupati da almeno 6 mesi.

Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017,  con decorrenza  dello sgravio dal 1/1/2018 e durata triennale a partire dalla stessa data.

Inoltre,  se il lavoratore assunto, utilizzando lo sgravio contributivo, cambia lavoro, l’agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione.

 

NUOVI SGRAVI ASSUNZIONI 2018 DATORI DI LAVORO PRIVATI
misura e durata incentivo requisito soggettivo requisito oggettivo  
50%

 

per 3 anni

 

massimo 3000 euro annui

lavoratori che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato

  • fino a 35 anni non compiuti (solo nel 2018)
  • fino a 30 anni non compiuti( dal 2019)

anche per lavoratori al termine del periodo di apprendistato entro i 30 anni di età (n.106)

  • nuovo contratto t.ind. tutele crescenti
  • conversione da t.det. a t.ind.
  • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
 
100%

 

per 3 anni

  • nelle Regioni Centro-Meridionali (in transizione o in via di sviluppo)
  • anche senza limite di età se  disoccupati da piu di 6 mesi
  • contratto t.ind. tutele crescenti
  • conversione da t.det. a t.ind
  • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
 
100%

 

per 3 anni

  • giovani fino a 30 anni che abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica professionale o alta formazione
  • o alternanza scuola-lavoro nella stessa azienda, entro sei mesi dal conseguimento de titolo di studio
  • contratto t.ind. tutele crescenti
  • conversione da t.det. a t.ind.
  • in aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti
 

 

            2. CONTRIBUTO ASSUNZIONI RIFUGIATI (comma 110)

E’ previsto un contributo straordinario per le cooperative sociali  che assumano  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018  persone con status di “Rifugiati”, a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. Il contributo è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale .

Detrazione IRPEF figli a carico (Commi 252-253)

Elevato da 2.840,51 a 4.000 Euro il limite di reddito complessivo entro cui i figli sono considerati fiscalmente a carico, ma solo per i figli di età non superiore a 24 anni e a decorrere dal 2019.

Fatture elettroniche (Comma 909)

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.  Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.

In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche[7] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti
  • identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio[8] e coloro che applicano il regime forfettario[9].

In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.

Gli obblighi di conservazione[10] si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono[11] tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro

Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura

Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Fatturazione elettronica contribuenti minori (Comma 909)

Per quanto riguarda le semplificazioni amministrative e contabili per i professionisti e le imprese minori, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:

  • gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  • una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  • le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Se tali soggetti si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA[12].

Divieto contanti per gli stipendi (Comma 910-914)

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Fattura elettronica per il carburante (Commi 920-923)

Il comma 920, modificando l’articolo 22 del DPR 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica.

Inoltre, modificando l’articolo 164 TUIR è stato previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Al comma 924 viene prevista inoltre un’agevolazione per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. In particolare, a tali soggetti spetta un credito d’imposta al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1°luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Nuovo regime di tassazione delle plusvalenze e dividendi (Commi 999-1006)

La Legge di Bilancio 2018 ha uniformato il prelievo sui dividendi, non prevedendo più la differenziazione, dal punto di vista del prelievo, tra partecipazioni qualificate e non.

Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell’esercizio dell’impresa sono assoggettate ad una ritenuta del 26%, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate o non qualificate. In precedenza, invece, vigeva la distinzione tra:

  • partecipazioni qualificate, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente in misura pari al:
  • 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);
  • 49,72% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007  e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016);
  • 40% per i dividendi formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007);
    • partecipazioni non qualificate, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017,e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso l’imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate.

Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.

Tassazione degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Commi 1007-1009)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto due novità in merito agli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La prima novità è che gli utili percepiti dalle società di capitali, provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sono esclusi da tassazione per il 50%,a condizione che sia dimostrato (anche tramite interpello di cui all’art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR) l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale,  come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. In precedenza tali utili erano integralmente imponibili. Resta ferma la possibilità, per il soggetto controllante residente nel territorio dello Stato (o per le sue controllate residenti percipienti gli utili) di ottenere il credito d’imposta per le imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

La seconda novità attiene al fatto che non si considerano provenienti da società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma fruiscono dell’esenzione ordinaria del 95%) gli utili maturati quando la controllata era white list, anche se al momento della percezione la partecipata è diventata residente in un paradiso fiscale.  Gli utili, inoltre, si considerano prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da regimi fiscali privilegiati.

La nuova regola si applica agli utili percepiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, e maturati in periodi d’imposta precedenti. La disposizione, quindi, sembra avere effetto retroattivo

Web tax (Commi 1011-1016)

La Legge di Bilancio 2018 introduce la c.d. Web tax, l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi (che saranno individuate da un decreto da emanare entro il 30.04.2018) effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato, esclusi:

  • coloro che hanno aderito al regime forfetario (di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
  • coloro che hanno aderito al regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27 del D.l. 98/2011);
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Si considerano prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

L’imposta è del 3% ed è applicata sul valore della singola transazione, ossia dal corrispettivo dovuto per la prestazione al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L’imposta si applica nei confronti del prestatore (residente o non residente) che effettua nel corso dell’anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

L’imposta viene prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui prestatori (salvo che questi ultimi indichino nella fattura di non superare le 3.000 unità),e la riversano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

Un successivo decreto stabilirà le modalità applicative dell’imposta, gli obblighi dichiarativi e di versamento, e i casi di esonero.

Per quanto riguarda l’accertamento, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso relativi alla web tax, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per l’Iva.

Le disposizioni sulla Web tax si applicheranno dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilirà le prestazioni di servizi (previsto, come indicato prima, per il 30.04.2018).

[1] Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90.

[2] Come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

[3]  Si segnala che non è richiesto il pagamento tramite il bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

[4] Modificando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legge 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014.

[5] Previsti all’articolo 15 TUIR.

[6] Prevista all’articolo 51 del Testo Unico che riguarda la determinazione del lavoro dipendente.

[7] Utilizzando il Sistema di Interscambio.

[8] Di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 DL 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

[9] Di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

[10] Previsti dall’articolo 3 del decreto del MEF Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,

[11] Nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

[12] Di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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