da CampaniaEuropa.it
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto Crescita 2.0) ha introdotto la nuova impresa innovativa, la start-up innovativa. Per le imprese di questa categoria è stato previsto un quadro normativo che interviene ad ampio raggio sulla disciplina delle società, dei mercati finanziari, dei rapporti di lavoro e la normativa fallimentare.
Sono poi previste agevolazioni e finanziamenti per la creazione di start-up innovative e agevolazioni fiscali potenziate per chi investe nel capitale sociale delle start-up innovative.
Cosa sono le start-up innovative
Ai sensi dell’art. 25, comma 2° del Decreto Crescita 2.0. le start-up innovative sono le società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società per azioni), costituite anche in forma cooperativa, dotate delle seguenti caratteristiche:
- le azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati;
- sono costituite da non più di 5 anni;
- abbiano sede in Italia, oppure in uno dei Paesi dell’Unione Europea e siano dotate di almeno una sede produttiva in Italia;
- il totale del valore della produzione, a partire dal secondo anno di esercizio come risultante dall’ultimo bilancio approvato, non sia superiore a € 5.000.000,00;
- non distribuiscono e non abbiano già distribuito utili;
- hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite per effetto di fusioni o scissioni societarie, oppure per effetto di affitto o cessioni di azienda;
- sono iscritte nella Sezione Speciale start-up innovative del Registro delle Imprese.
E’ inoltre necessario, per qualificarsi start-up innovative, che sia soddisfatto almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti:
- sostengano spese in attività di ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione, come risulta dall’ultimo bilancio approvato (in mancanza, tale requisito, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore);
- impieghino personale qualificato (personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca, oppure che abbia svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati) in misura uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessivamente impiegata. Oppure impieghino personale in possesso di laurea magistrale in misura uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessivamente impiegata;
- siano titolari o depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto o semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero siano titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Start-up innovative, le deroghe al diritto societario, tributario e fallimentare
- Se le start-up innovative sono costituite in forma di società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo può prevedere differenti categorie di quote con l’attribuzione di diritti diversificati. Il contenuto dei diritti esercitabili, per ciascuna categoria di quote, può essere liberamente differenziato sia per quanto riguarda l’esercizio di diritti riguardanti l’amministrazione della società che la partecipazione alla distribuzione degli utili;
- se sono costituite in forma di società a responsabilità limitata, le quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari anche mediante i portali online di Crowdfunding;
- alcune categorie di quote, nelle società a responsabilità limitata, possono non prevedere l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci, oppure prevedere diritti non proporzionati alla partecipazione. Possono prevedersi categorie di quote che riconoscono l’esercizio di diritti limitati a specifici argomenti oppure diritti esercitabili solo al verificarsi di determinate condizioni;
- in deroga alle norme del codice civile, è possibile posticipare al secondo esercizio successivo l’obbligo di ridurre il capitale sociale qualora la società faccia registrare perdite tali da ridurre il capitale di 1/3;
- in deroga alle norme del codice civile, se la perdita riduce il capitale oltre il limite legale, l’assemblea può deliberare di posticipare l’attività di riduzione e reintegrazione del capitale fino alla chiusura dell’esercizio successivo. Solo se, entro tale termine, il capitale non è reintegrato, l’assemblea deve deliberare la riduzione ed il contestuale aumento del capitale sociale oppure la trasformazione della società, oppure lo scioglimento della società;
- le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, oltre che dal pagamento dei diritti camerali per i 5 anni successivi all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- le start-up innovative non sono soggette alle procedure concorsuali (ad es. Fallimento), ma possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla Legge n. 3/2012.
Le agevolazioni per costituire start-up innovative e per gli investimenti nel capitale di start-up innovativa
Agevolazioni fiscali potenziate per investimenti in start-up innovative 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha potenziato, solo per il 2019, gli incentivi fiscali per chi decide di entrare nel capitale sociale delle start-up innovative.
Per i soggetti passivi IRPEF è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può superare € 1.000.000,00 per ciascun periodo agevolato, con un risparmio complessivo fino a € 400.000,00.
Per i soggetti passivi IRES, è concessa la deduzione dal reddito pari al 40% dei conferimenti. L’investimento deducibile non può superare € 1.800.000,00.
Inoltre, se i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società acquisiscono, nel 2019, l’intero capitale sociale di una start-up innovativa la predetta deduzione è aumentata fino al 50%, purché l’intero capitale sia detenuto per almeno 3 anni.
L’accesso gratuito al Fondo di Garanzia per le P.M.I.
Il Decreto Ministeriale Mi.S.E. del 26 aprile 2013 ha previsto l’accesso gratuito alla garanzia del Fondo P.M.I. per gli investimenti delle start-up innovative.
La garanzia diretta del Fondo copre fino all’80% dell’esposizione per capitale ed interessi concordata col soggetto finanziatore, per un importo massimo garantibile fino a € 2.500.000,00.
Il crowdfunding per le start-up innovative
Il Decreto Crescita 2.0 consente alle start-up innovative di finanziarsi attraverso i portali online di crowdfunding, ossia mediante raccolte di capitale con offerta di strumenti finanziari.
La misura Smart & Start Italia, finanziamenti agevolati per costituire le start-up innovative
Smart & Start Italia finanzia la nascita e la crescita delle startup innovative che hanno un forte contenuto tecnologico, operano nell’economia digitale e valorizzano i risultati della ricerca (spin-off da ricerca).
Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.
Smart&Start Italia offre un mutuo a tasso zero fino al 70% dell’investimento totale.
La percentuale di finanziamento può salire all’80% se la startup è costituita esclusivamente da donne o da giovani sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.
E’ previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo, solo per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.