La certificazione del Contratto di Lavoro.

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a cura del Dottor Alfonso Angrisani  Presidente Nazionale  della federazione europea dei lavoratori autonomi e professionisti Ceuq, coordinatore Regionale  Enbas (Ente nazionale Bilaterale  Ambiente e Sicurezza )

L’Istituto della certificazione del contratto di lavoro è stato introdotto nel l’ordinamento giuridico italiano con il D.lgs 276/2003, la cui finalità è quella di ridurre il contenzioso giudiziario in tema di qualificazione di rapporti di lavoro.

La certificazione  è una procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere e ottenere  dalle commissioni di certificazione, un provvedimento  sulla qualificazione del contratto, volto a dare alle parti una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale da loro adottato.

Le commissione di Certificazione sono istituite presso gli enti bilaterali ;

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro ;

le Province ;

i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ;

le università pubbliche e private registrate nell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell’art 76, lett. C-bis) del d. lgs. 10 settembre 2006, n. 2003.

Entrando nel vivo L’Oggetto della certificazione riguarda:

tutti i contratti di lavoro;

rinunce e transazioni;

il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori .

Con la legge. n. 183/2010 c’è  stato un ampliamento dell’ambito oggettivo della Certificazione dei contratti di lavoro, infatti le parti possano,  tipizzare determinate condotte del prestatore di lavoro ai fini della valutazione di giusta causa e di giustificato motivo del licenziamento, condotte di cui il Giudice dovrà “tenere conto” nel giudizio sull’impugnazione avverso tale provvedimento.

Anche il Job Act ha introdotto nuovi compiti alle commissioni di certificazione entrando nello specifico vediamo che

L’Art 6 D.lgs 23/2015 prevede la possibilità delle commissioni di  assistere le parti in caso di offerta di conciliazione per il contratto indeterminato a tutele crescenti.

In relazione invece alle collaborazioni coordinate  e continuative (Co.co.co), le parti possono ricorrere alle sopramenzionate commissioni al fine di chiedere  l’accertamento dell’assenza dei requisiti che fanno scattare l’applicazione a queste collaborazioni della disciplina del lavoro subordinato.

Ancora avanti alle commissioni di certificazione si possono pattuire clausole elastiche dell’orario di lavoro, se il contratto collettivo nazionale di riferimento  non le disciplina già (art. 6, c. 6, D. Lgs. 81/2015).

Infine le commissioni di certificazione sono previste tra gli organi ai quali i lavoratori

possono rivolgersi per effettuare le nuove dimissioni obbligatorie per via telematica (art. 26 D. Lgs. 151/2015).

Avviandoci alla conclusione si chiarisce che avverso  il provvedimento di certificazione  provvedimento di certificazione, che ha natura di atto amministrativo, può essere impugnato sia avanti il Giudice del Lavoro, in caso di erronea qualificazione del contratto, sia avanti il TAR, in caso di violazione della procedura.

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