Reddito di cittadinanza, al fia la fase 1, chi e come può richiederlo.

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Reddito di cittadinanza, si apre la ‘fase 1’. Da domani, infatti, inizia ufficialmente l’iter per richiedere l’integrazione voluta dal governo gialloverde e fiore all’occhiello del M5S. Ecco, di seguito, le tappe da seguire e le informazioni necessarie.

COME RICHIEDERLO – Dal 6 al 31 marzo la domanda per il Reddito di cittadinanza potrà essere presentata telematicamente attraverso il sito redditodicittadinanza.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

L’ITER – Le informazioni contenute nella domanda del Rdc saranno comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verificherà il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio.

LA CARD – Il reddito sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti del nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Non sarà possibile, inoltre, effettuare acquisti o prelievi all’estero, ricevere o trasferire sulla carta denaro da altri canali. Ai beneficiari della Carta sono estese invece le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo di massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo.

PATTO PER IL LAVORO – Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un ‘Patto per il lavoro’ o un ‘Patto per l’inclusione sociale’. Entro 30 giorni dall’erogazione del Rdc, il cittadino sarà quindi convocato dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione del ‘Patto per il lavoro’, oppure convocato dai Comuni per la firma del ‘Patto per l’inclusione sociale’. In questa fase, il beneficiario si impegna inoltre a rispettare l’obbligo di partecipazione a progetti di pubblica utilità fino a 8 ore settimanali.

CHI PUO’ RICHIEDERLO – Ecco i requisiti necessari per richiedere il reddito: essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa; avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui; possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso; avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

CHI NON PUO’ RICHIEDERLO – Non ne hanno diritto “i soggetti che si trovano in stato detentivo” e “coloro che sono ricoverati in istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.

COME SI CALCOLA – Il beneficio economico si compone di due parti: una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza), l’altra – destinata solo a chi è in affitto – incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro. L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.

QUANDO SI PERDE – Ci sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto. Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

-non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

– non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;

– non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

– non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

– non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;

– non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;

– non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

– venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

COSA RISCHIA CHI MENTE – Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. (AdnKronos)

 

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