Rottamazione-ter e saldo e stralcio, disponibili nuovi moduli dell’AdE.

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Pronti i nuovi moduli per aderire alla “rottamazione ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019. La riapertura dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il termine del 30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili agli sportelli e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili” e consultare le guide informative.  Le dichiarazioni di adesione “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

AL 30 APRILE 1,7 MILIONI DI DOMANDE. Le nuove istanze di adesione si aggiungeranno alle oltre 1,7 milioni di domande già ricevute da Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 332 mila richieste per il “saldo e stralcio” e quasi 1,4 milioni per la cosiddetta rottamazione-ter, per un totale di 12,9 milioni di cartelle “rottamate”. In particolare, considerato che ciascun contribuente poteva presentare più di una richiesta, le domande pervenute finora sono riferibili a una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti, di cui circa 320 mila per il “saldo e stralcio” e circa 1,2 milioni per la “rottamazione-ter”.

COME ADERIRE. Per aderire alla cosiddetta “rottamazione ter” o al “saldo e stralcio”, i contribuenti interessati devono presentare la domanda, entro il 31 luglio 2019, compilando il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”. In alternativa, è possibile utilizzare il modello DA-2018-R (per la “rottamazione-ter”) oppure il modello SA-ST-R (per il “saldo e stralcio”) che, adeguatamente compilati e insieme alla documentazione richiesta, devono essere inoltrati tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della direzione regionale dell’Agenzia a cui fa riferimento il contribuente. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è riportato sui nuovi modelli ed è disponibile anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda di adesione, infine, può essere presentata anche in tutti gli sportelli presenti sul territorio. Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.

ROTTAMAZIONE-TER: LE NOVITÀ. Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 119/2018, che ha introdotto la terza edizione della rottamazione, è possibile definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Con il “Decreto Crescita” sono stati riaperti i termini di adesione ed è possibile presentare domanda per la “rottamazione-ter” fino al 31 luglio 2019. Non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il prossimo 31 luglio). Eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti.

Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

SALDO E STRALCIO: LE NOVITÀ. Anche per il “saldo e stralcio” la riapertura riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile.  Chi intende ancora aderire al “Saldo e stralcio”, quindi, può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Anche in questo caso, le domande “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

I requisiti sono quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018): Il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Si pagherà una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.  Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

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