Istituire:
1. il 14 ottobre 2022, dalle ore 15:30 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei tratti di strada sotto elencati e di volta in volta interessati dal passaggio delle fanfare:
1^ percorso da piazza del Gesù: Calata Trinità Maggiore, via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza del Plebiscito;
2^ percorso da piazza Dante: via Toledo, piazza Carità, da cui nel frattempo si sarà mossa la seconda fanfara, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito.
2. dalle ore 08:00 di venerdì 14 e fino a cessate esigenze e dalle ore 8:00 di sabato 15 e fino a cessate esigenze:
a) il divieto il transito veicolare:
1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del
Commiliter;
2. in Via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, (che circoleranno a senso unico alternato);
b) il senso unico di circolazione:
1. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;
2. in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento
c) la sospensione del posteggio del trasporto pubblico non di linea (taxi) in piazza Carolina;
d) il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console eccetto per i veicoli impegnati nella manifestazione.
Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne ravvisasse la necessità nonché a modificare l’orario di attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.
La relativa segnaletica necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant’altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l’evento, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta a cura degli organizzatori dell’evento, che ne
curerà anche il successivo ripristino.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza ed è altresì autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.