Befana, scegliamo giocattoli sicuri.

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Diversi milioni di giocattoli importati contraffatti che non rispondevano alle norme di sicurezza vengono sequestrati, ogni anno, dagli organismi preposti per impedire che le prossime vetrine della Befana siano riempite di prodotti privi del necessario certificato di conformità alla normativa comunitaria in materia di sicurezza prodotti e, quindi, potenzialmente pericolosi per i bambini.

I prodotti più a rischio sono quelli maggiormente diffusi presso il mercato ufficiale: robot, bambole, peluche, bolle di sapone, palloni. Tutta merce prodotta in paesi asiatici, prevalentemente in Cina, ed introdotta in Italia attraverso società di esportazione cinesi.  Cosi è intervenuto questa mattina il Portavoce di Prima l’Italia Napoli, Rosario Lopa, con il Rappresentante di Napoli Capitale-Azione Nazionale, Alfredo Catapano, presentando la guida per gli acquisti sicuri. Il mercato nero in generale è in costante crescita.

Lo Stato risulta danneggiato a causa dei ridotti introiti fiscali e le imprese produttrici di giocattoli riscontrano una diminuzione delle vendite di ogni singolo gioco contraffatto e forti perdite economiche e di immagine, ma i più colpiti sono e restano i bambini. Ma come si riconosce un giocattolo contraffatto? Facciamo un breve identikit: il prezzo, in genere inferiore a quello del gioco venduto nei negozi; il confezionamento, i giocattoli contraffatti sono privi della confezione rigida di cartone in quanto inseriti in buste di cellophane; il marchio, simile all’originale ma non identico, modificato onde evitare di incorrere in accuse di usurpazione del marchio; la qualità, i giocattoli contraffatti infatti sono prodotti con plastica pessima e con materiali considerati tossici ai fini della nostra normativa. Si tratta in sostanza di una falsa riproduzione del giocattolo originale realizzata copiando il design ed utilizzando un marchio ed un nome identificativi del prodotto simile, ma non uguale, all’originale. La prima cosa da fare è scegliere giocattoli sui quali sia stato apposto il marchio CE, in quanto sottoposti ai necessari controlli di sicurezza previsti dalla Comunità Europea. Il marchio CE è stato introdotto dalla direttiva 88/378/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo 1991/313, la quale ha stabilito i requisiti di sicurezza per i giocattoli, destinati ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, e le misure di sicurezza per la loro fabbricazione e vendita. Allo scopo di tenere conto dell’inevitabile evoluzione tecnologica, si è reso opportuno rivedere la legislazione comunitaria in materia sostituendo la vecchia direttiva con un nuovo testo, aggiornato e conforme alle mutate condizioni. Entro il 20 gennaio 2011 gli Stati membri dovranno adottare la nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità che va a sostituire la precedente ed applicarla entro il 20 luglio 2011. La direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sostituisce la precedente e stabilisce nuove norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità Europea. Tra le novità della nuova direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, l’uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (acronimo CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli. In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento CE n. 1907/2006 REACH (acronimo di registration, evaluation and authorization of chemicals). Sono vietate nei giocattoli 55 specifiche fragranze allergizzanti, salvo alcune deroghe specifiche. Ad esempio la presenza nei giocattoli di alcune fragranze è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi a condizione che: vengano rispettati specifici requisiti di etichettatura vengano date le corrette istruzioni e riportate le avvertenze, non siano destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi rispettino la direttiva sugli alimenti. Nella dichiarazione di conformità CE deve essere inserito chiaramente l’oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). Deve essere inoltre inclusa un’immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l’identificazione del giocattolo. Dovranno essere inoltre fornite specifiche avvertenze di sicurezza per tipologia di giocattolo, per i giocattoli nautici ad esempio sarà necessario che venga riportata la seguente avvertenza da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Rimane valida la simbologia obbligatoria per le limitazioni d’uso in base all’età del bambino. Talvolta, purtroppo, non è sufficiente accertarsi della presenza del marchio CE per essere sicuri dalla originalità e della sicurezza del giocattolo, in quanto anch’esso spesso è contraffatto.

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