Carta di circolazione, gli aggiornamenti da fare, le esenzioni, i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture. Non rientrano i familiari. Non sono toccate le patenti di guida.

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intestazione_temporaneaSono passati due anni dall’entrata in vigore dal D.Lgs. n. 198/12 che modificava le regole riguardanti la carta di circolazione, ma solo quest’estate il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito la questione riguardante l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni.

Una circolare importante, perché dopo il lungo periodo di vuoto dovuto al completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Dal prossimo 3 novembre, infatti, chi verrà trovato con il libretto non in regola rischia da una multa fino al ritiro della stessa.

Da quella data sarà, dunque, obbligatorio aver aggiornato i dati della carta di circolazione in riferimento alla disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. Inoltre, per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue generalità. Il costo dell’aggiornamento sarà di 25 euro.

La circolare si rivolge principalmente a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato; mentre sono escluse quelle riferite a una variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; l’affidamento in custodia giudiziale; l’intestazione a soggetti incapaci; l’immatricolazione di veicoli con targa “polizia locale”; il rent to buy; il veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.

Uno dei casi più frequenti è quello del comodato di veicoli aziendali, cioè le vetture che vengono concessi, per un periodo superiore ai 30 giorni, ai propri dipendenti. In questi casi è la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante che, su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza per l’annotazione della variazionenell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

La nuova norma è pensata evitare intestazioni fittizie, ma va sottolineato che vi sono diverse esenzioni dall’obbligo di aggiornare il libretto. Innanzitutto, ed è l’esenzione più importante, la norma non riguarda i famigliari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. Più confuso il caso di auto (privata) prestata a parenti o amici, dove non vi sono documenti che certifichino che la vettura non è disponibile al guidatore per un periodo inferiore ai 30 giorni. Ma, va detto, neppure documenti che certifichino l’utilizzo continuativo per oltre 30 giorni, quindi è considerabile come probabile esenzione.

Inoltre l’intestazione temporanea non è retroattiva, quindi che ha già a disposizione una vettura non deve aggiornare la carta di circolazione. Vanno esclusi anche i veicoli aziendali dati come fringe benefit perché sostitutivi di un compenso, mentre il comodato è a titolo gratuito.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ad ogni modo pubblicato sul sito istituzionale una serie di precisazioni allo scopo di fare chiarezza sull’applicazione della normativa:

Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell’annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.

Al riguardo, nell’evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito di questa Amministrazione, un’apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse.

1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.

2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

3. L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

4. Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.

5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.

6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.

7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.

8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell’Interno.

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