Caso Arianna Manzo, ancora un intoppo, la Asl Salerno vuole il rimborso delle spese legali.

Il ministro alla giustizia Marta Cartabia, alla cerimonia di intitolazione del palazzo di giustizia di Napoli ad Alessandro Criscuolo presidente della corte costituzionale. Napoli 25 Dicembre 2022. ANSA/CESARE ABBATE
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dall’Avv Mario Cicchetti riceviamo e pubblichiamo

La storia della bambina di legno (Arianna Manzo di Cava de’ Tirreni) si è arricchita di un nuovo increscioso capitolo: l’Azienda Sanitaria di Salerno (ieri sera) ha ribadito che aderirà alla proposta transattiva SOLO a condizione che le vengano rimborsare le spese di lite, ossia quelle legali e dei consulenti di cui si è avvalsa nel corso del grado di appello del noto giudizio civile.

Di seguito provo a riassumere brevemente lo stato dell’arte.
Dopo la sentenza di primo grado che vedeva condannato il Cardarelli ha pagare tre milioni di euro in favore della minore, l’Azienda partenopea ha proposto appello. In tale sede è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio che, su mia richiesta, è stata affidata a tre professionisti (medico legale, neonatologo e anestesista) appartenenti di ordini professionali diversi da quelli capani.

All’esito dell’invio alle parti processuali della bozza della consulenza -settembre 2021- sono tornato a sollecitare il Presidente della regione Campania a riprendere le trattative che, iniziate nel corso nella campagna elettorale per le regionali -maggio e giugno 2020- lui stesso aveva interrotto per poi rimandarle al momento in cui tale elaborato sarebbe stato reso noto.

Dal settembre 2021 ho scritto diverse missive fino a quando, nel novembre 2021, e’ stata depositata la consulenza tecnica definitiva che sancisce la piena responsabilità dei sanitari dipendenti del Cardarelli nella causazione delle gravissime patologie che affliggono la piccola Arianna.

In particolare i c.t.u. hanno evidenziato che:
• “…dall’analisi della documentazione sanitaria in atti relativa al ricovero della piccola Arianna
dal 18 marzo 2005 al 12 maggio 2005, che, a seguito di una diagnosi di polmonite
nosocomiale da Staphilococco Aureus (2 aprile 2005), Klebsiella Pneumoniae, e
Acinetobacter Baumanii (8 aprile 2005), non solo non venivano attuate tutte le terapie
idonee al suo trattamento ma non vi è traccia documentale di un’idonea prevenzione della
stessa”;
• “è possibile operare unicamente un giudizio deduttivo che, basandosi sui dati clinicostrumentali- laboratoristici, è dimostrativo tanto dell’assenza di un corretto percorso
diagnostico e terapeutico del processo bronchiolitico prima, quanto di un non adeguato
trattamento e di una totale assenza di strategia preventiva e di contrasto alle infezioni
successivamente che portarono ad un progressivo peggioramento delle condizioni generali
della piccola Arianna spinti sino alla condizione di sepsi e che di fatto devono causalmente
correlarsi a un progressivo quanto inevitabile danno cerebrale irreversibile. La documentazione sanitaria, appare orfana (e quindi non dimostrativa) di tutte quelle strategie
di prevenzione delle infezioni nosocomiali garantite da opportuni dispositivi di protezione
individuale, da opportune procedure di sterilizzazione e disinfezione degli ambiti
nosomocomiali e soprattutto delle terapie intensive pediatriche. L’assenza di tali
certificazioni e, di conseguenza, la verosimile mancata effettuazione di suddette strategie, in
uno al prolungato allettamento in intubazione (da tale vacatio derivata), sono con elevate
probabilità logiche e scientifiche (e molto più probabile che non) responsabili dell’alternarsi
di diverse e progressive forme infezioni polmonari ad opera di plurimi diversi agenti patogeni
(S. Malthophila e S. Aureus” in data 2 aprile 2005Kl. Pneumonia e Acinetobacter Baumanii in
data 8 aprile 2005) culminate in un quadro di sepsi e paralisi cerebrale.”;
• “In sostanza, a far data da 31 marzo/primi di aprile la piccola Arianna sviluppava un severo
quadro di sepsi durante il quale, per la severa compromissione cardiocircolatoria, si è
concretizzato il danno neurologico che affligge la bambina”;
• “Censurabile risulta, il management diagnostico-terapeutico adottato dai sanitari durante
tutto il ricovero 18 marzo-12 maggio 2005 presso l’A.O. A. Cardarelli di Napoli. Durante il
ricovero venivano somministrati alla piccola Arianna farmaci di II scelta o di sicurezza non
comprovata in ambito pediatrico:
THAM o bicarbonati -in quanto la cartella clinica non permette una lettura completamente
comprensibile; per il riequilibrio di una lieve acidosi metabolica; ma soprattutto, basti in tal
senso segnalare anche l’utilizzo di Tiopentale Sodico adoperato in modo continuativo per una
durata di 15 giorni (dal 21 marzo- 4 aprile 2005), in assenza di qualsivoglia annotazione in
cartella relativa a dosaggio (ad oggi non definibile) e monitoraggio. Secondo le Linee Guida
pubblicate dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
(SIAARTI) del 2004, il Tiopentone risulta essere un farmaco non di I scelta e di sicurezza non
definita35. Il monitoraggio laboratoristico strumentale, si discosta, altresì, in più frangenti
dalle buone cliniche assistenziali: l’esame EEG, deponente per una depressione diffusa
dell’attività elettrica cerebrale, veniva eseguito soltanto in data 6 aprile 2005, a distanza cioè
di 19 giorni dall’ingresso del nosocomio napoletano; monitoraggio cerebrale strumentale che
veniva effettuato attraverso esami TC cerebrali, ampiamenti sconsigliati in letteratura.
Questi ultimi, infatti, sono meno sensibili e specifici non solo della Risonanza Magnetica (RM),
ma anche di un più semplice esame ecografico trans-fontanellare molto meno
invasivo/dannoso rispetto ad un esame TC, in ragione delle alte radiazioni di quest’ultima, e
mai eseguito durante tutto il ricovero della piccola Arianna36,37,38.”;
• “Risulta, quindi, inescusabile il non aver sottoposto la bambina a monitoraggio della
situazione neurologica dall’inizio del ricovero in poi, cosa che avrebbe permesso di ricavare
informazioni sulla situazione cerebrale, in una restante situazione clinica assolutamente
ingravescente. Informazioni che avrebbero permesso, o addirittura indicato, la modifica di
scelte terapeutiche, sia farmacologiche che assistenziali (ad esempio nella tecnica di
assistenza ventilatoria – si segnala infatti come la bambina sia stata collegata ad un
ventilatore volumetrico, strumento non di scelta alla sua età, in ragione dei piccolissimi tydal
volume, a confronto dei ventilatori neonatali su base pressumetrica, molto più accurati).”;
• “Parimenti, incomprensibile il non avere mai effettuato una diagnosi eziologicamente certa
della “Bronchiolite”, diagnosi di accesso presso l’A.O. Antonio Cardarelli di Napoli; né aver
approfondito la diagnosi del quadro polmonare iniziale che già deponeva per un processo
broncopneumonico di natura batterica o complicato da sovrammissione batterica (Globuli
bianchi 17300/mm3 con spiccata neutrofilia PCR 50.90). In conseguenza di ciò mai veniva
ricercata una diagnosi etiologica precisa in modo da impostare una terapia mirata, per cui la
bimba, fino al giorno 2 aprile, quando lo specialista eseguiva la broncoscopia chiedendo
l’esame colturale dell’aspirato bronchiale ed identificando a quel punto i germi responsabili
col relativo antibiogramma, interruppe la terapia empirica.”;
• “Infine da segnalare, una gestione della cartella clinica estremamente confusa e non
diligente, dalla quale si estrapolano notizie con enorme difficoltà.”;
• “Inescusabile, poi, l’aver sospettato il virus sinciziale sin dall’esordio e avere addirittura
prescritto in data 22 marzo 2005 e ancora il 26 marzo 2005 la sua ricerca, senza che mai essa sia stata effettuata, smentita o confermata o almeno annotato il risultato in cartella. I
sanitari, di fatto, effettuavano in una bambina in così gravi condizioni cliniche, un
trattamento sintomatico, prolungando la durata dell’ospedalizzazione e complicando il
decorso con le già citate complicanze: polmonite nosocomiale- sepsi- paralisi cerebrale.”.

Nel medesimo elaborato, comunque, l’assistenza offerta il primo giorno alla Piccola (prima di essere trasferita al Cardarelli, 15 marzo 2005) dall’Azienda di Salerno non è stata ritenuta adeguata (soprattutto nell’assistenza della piccola durante il trasferimento) e, comunque, non provabile in quanto ci sono gravi carenze nella redazione dei documenti.

In particolare i c.t.u. si sono così espressi nei confronti dell’assistenza offerta dall’Azienda
salernitana:
“Relativamente invece al trasferimento della piccola Arianna va sottolineato in tale sede che non emerge dalla documentazione clinica la modalità con cui tale traporto sia avvenuto nè, di
conseguenza, è possibile esprimere alcuna valutazione circa il tipo di monitoraggio effettuato e le terapie e strategie di supporto messe in opera durante il trasporto, nè se in corso dello stesso si ebbero significative desaturazioni, delineandosi comunque al di là di aspetti di natura tecnica, una carente tenuta e una carente considerazione dell’aspetto clinico documentale che pure rappresenta un momento fondamentale della stessa assistenza sanitaria. La corretta tenuta e compilazione della documentazione sanitaria costituisce infatti momento fondamentale della corretta assistenza sanitaria da cui non può essere scissa. A tal punto vera tale affermazione che le linee guida della Organizzazione Mondiale della Sanità affermano che ciò che non è annotato non è avvenuto. Di pari tenore le linee guida Italiane sulla Cartella clinica e sulla SDO del 1992 e seguenti.”.

All’esito del deposito della consulenza definitiva ho costretto il Cardarelli e la Presidenza della
regione a riprendere le trattative che, come sai, si sono articolate in numerosi incontri di persona e da remoto che sono culminati nello scorso mese di novembre nella determinazione di definire transattivamente l’annosa questione.

A fine dicembre scorso avevamo raggiunto l’accordo anche sul quantum dovuto alla Piccola ed avevo inviato alle altre parti processuali l’atto definitivo ribadendo loro che la famiglia Manzo poneva una sola condizione per addivenire alla sottoscrizione dell’accordo: non pagare, neanche un euro, a chi si era reso responsabile o corresponsabile dell’aver causato questo dramma.
Nelle more, al fine di tentare di definire l’accordo transattivo è stato richiesto alla Corte di Appello il rinvio dell’udienza che era stata fissata per il 13 gennaio scorso che la Corte ha accordato rinviando all’udienza del 26 maggio prossimo.

Il Cardarelli ha ribadito la sua disponibilità a rinunciare alle spese di lite, rimettendo all’asl di Salerno la decisone sul punto.

È notizia della tarda serata di ieri che l’ASL di Salerno (parte processuale nel giudizio di appello e quindi parte necessaria della transazione) ha condizionato la sua adesione alla proposta transattiva al pagamento da parte del Cardarelli e della famiglia Manzo delle spese di lite (legali e di consulenti).

Allo stato, quindi, l’ASL di Salerno pur di vedersi riconosciute tali spese, rischia concretamente di far saltare la transazione che era prossima alla Sua definizione dopo mesi di duro lavoro.
Le prospettive: considerato che la famiglia Manzo non intende pagare alcunché a chi si è resa
responsabile o ha collaborato, seppur minimamente, nella causazione delle gravissime patologie che affliggono la piccola Arianna e che ha per sempre segnato il destino suo e dell’intera sua famiglia (c’è da chiedersi chi non assumerebbe una simile posizione, soprattutto dopo quasi diciotto anni dai fatti, un primo grado vinto e un secondo prossimo alla conferma!), non rimane al Cardarelli di sopportarne le spese.

O, cosa ancora più giusta in questa situazione, all’Azienda di Salerno rinunciarvi in via definitiva.

L’atteggiamento dell’Azienda di Salerno non può che essere stigmatizzato perché, nella sua
posizione di soggetto processuale al quale vengono ascritte dai c.t.u. nominati dalla Corte delle responsabilità, anche solo nell’assistenza resa alla Piccola nel corso del trasporto verso il Cardarelli, antepone un suo esclusivo interesse a quello della minore che attende di vedersi riconosciuto il giusto risarcimento ormai da quasi diciotto anni.

Confido, quindi, in un pronto ripensamento della Direzione di quella Azienda che, diversamente, dovrà ritenersi responsabile esclusiva del fallimento della transazione, oltre che degli ulteriori danni che la Piccola sarà costretta a subire dal nuovo rinvio del processo e per la definizione, attraverso la sentenza, di questo, magari alla fine di questo nuovo anno. Confido, altresì, nell’intervento del Governatore De Luca che, quale massimo esponente della sanità campana, potrà dirimere questo ultimo increscioso episodio che definisce chi l’ha imposto convinto, forse, di poter così nuovamente condizionare l’esistenza della piccola Arianna. Ma così non sarà perché, qualora non si addivenisse, a strettissimo giro, alla rinuncia da parte dell’asl di Salerno alle spese di lite, attenderemo che si pronunci la Corte di Appello di Salerno.

Spero con questo di aver contribuito a far nuovamente chiarezza su questo ultimo passaggio di questa trista vicenda.

Ti ringrazio anticipatamente per quanto vorrai fare.
Mario Cicchetti

Università telematica Unicusano presso il learning center di Pagani sede di esame