Concorsi e personale, assemblea dei dipendenti CGIL in Regione martedì 7.

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ASSEMBLEA CGIL FP 7 MAGGIO
PERSONALE REGIONE CAMPANIA
LARGO ESTERNO SEDE DI S. LUCIA
DALLE ORE 9.30 PER L’INTERA GIORNATA DI LAVORO
UNA INIZIATIVA DI PROTESTA CONTRO:
1)  un Piano triennale del fabbisogno di personale che prevede un numero di posti attribuiti ai concorsi interni del tutto insoddisfacente ed inadeguato a risolvere l’annoso problema dell’esercizio ordinario di mansioni superiori da parte di tanti lavoratori della Giunta regionale appartenenti a tutte lecategorie.
2)  un Regolamento dei concorsi che lede i funzionari interni a favore di chi ha incarichi di attribuzione politica.
3)  Il taglio al Fondo dei lavoratori e la conseguente decurtazione di 800 euro sulla produttività anno 2018.
4)  I disagi sulla spendibilità dei tickets e del caricamento con costante ritardo.
5) La mancata soluzione della problematica contributiva del personale “a nero” ex L. 730/86.
 6) La mancata soluzione della problematica del personale appartenente alla CAT. A.

 

In data 2 maggio c.a. è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania la
Delibera n. 149 del 09/04/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “nuovo regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”.

Ai sensi dell’art. 56, comma 2 dello Statuto della Regione Campania tale Regolamento è
oggetto di esame e di approvazione da parte del Consiglio regionale.

A tal riguardo la scrivente Organizzazione sindacale rappresenta che l’adozione del citato
Regolamento, pur riguardando materia di indubbia rilevanza anche sindacale, non è stata preceduta da un confronto a dir poco opportuno.

Il Regolamento, nella versione così approvata, contiene a giudizio della scrivente elementi di
criticità, tra i quali spicca in particolare la previsione dell’art. 13, comma 1 lett. d) che, in palese difformità sia a quanto previsto dal D.P.R. 70/2013 in materia di accesso alla qualifica dirigenziale sia alla proposta originaria di tale articolo formulata dal competente Ufficio regionale, abbassa da 5 a 3 anni il requisito di anzianità minimo in incarichi dirigenziali necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Tale norma, che si presta facilmente al dubbio di un intento agevolatore “ad personam”, ove
dovesse essere confermata, costituirebbe anche sicuro oggetto di impugnativa in sede di giurisdizione amministrativa.

Per tutto quanto rappresentato si fa richiesta di audizione.

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