Sanità, il ddl Lorenzin è legge, cosa cambia.

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da Il Giornale delle Partite Iva

Un varo a lungo atteso dal mondo  della sanità, “a cui abbiamo lavorato per 5 anni”, come ha ricordato  anche di recente il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. L’ok di  oggi in Senato al Ddl Lorenzin segna infatti per il settore una serie  di novità: dal debutto degli Ordini delle professioni sanitarie al  riconoscimento delle nuove professioni, alla fine delle lungaggini per la sperimentazione clinica, al riordino dei Comitati etici, fino alle  aggravanti per l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie e per i reati ai danni di persone ricoverate.

Ecco dunque cosa cambia:

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI. Le nuove disposizioni,  adeguando la disciplina italiana alla nuova normativa europea,  prevedono il riordino e la riduzione dei comitati etici esistenti.  Viene prevista l’istituzione di un Centro di coordinamento nazionale  dei Comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui  medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di  coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione  degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Si prevede inoltre  l’individuazione, attraverso successivo decreto ministeriale, di un  numero massimo di 40 Comitati etici territoriali (rispetto agli oltre  100 attualmente esistenti),di cui almeno uno per ogni regione, e il  riconoscimento di 3 Comitati etici a valenza nazionale, di cui uno  riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. Disposizioni che  vanno nella direzione della necessità di acquisire una maggiore  competitività in ambito internazionale nel settore delle  sperimentazioni cliniche, che potranno fare affidamento su tempi certi per la loro analisi sotto il profilo etico, oltre che di una tariffa  unitaria, parametrata ai meri costi di gestione dell’analisi medesima.

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE. Le nuove disposizioni trasformano gli attuali Collegi delle professioni  sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali in Ordini e relative  Federazioni nazionali. Agli Ordini già esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, si aggiungono così gli Ordini dei  biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di  ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della  prevenzione. Contestualmente viene ridisegnata la disciplina relativa  al funzionamento interno degli Ordini, risalente al 1946, e vengono  inserite disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità degli  organi, a chiarire i compiti svolti, valorizzandone in particolare il  rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a favorire la  partecipazione interna da parte degli iscritti.

NUOVE PROFESSIONI SANITARIE. Il Ddl riscrive la  procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie,  stabilendo un sistema potenzialmente aperto. La procedura, che passerà per il parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità,  richiederà l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. In questo ambito, un  percorso semplificato è fissato per gli osteopati e i chiropratici, la cui individuazione è già fissata dalla legge, mentre il percorso per  il definitivo riconoscimento passa attraverso l’accordo in Conferenza  che definirà l’ambito di attività, le funzioni, i criteri di  valutazione dell’esperienza professionale, nonché quelli per il  riconoscimento dei titoli equipollenti connessi a tali professioni.  Con decreto del Miur, di concerto con il ministro della Salute,  saranno inoltre definiti l’ordinamento didattico della formazione  universitaria.

RIORDINO DELLA PROFESSIONE DEI CHIMICI, DEI FISICI, DEI BIOLOGI E  DEGLI PSICOLOGI. Il testo stabilisce che la vigilanza su queste  professioni, e sui relativi Ordini, passi dal ministero della  Giustizia al ministero della Salute.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.  Viene inserita un’aggravante quando il reato riguarda una professione  sanitaria, e per prevedere la confisca obbligatoria dei beni  utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta  di beni immobili si dispone il loro trasferimento al patrimonio del  Comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e  assistenziali.

AGGRAVANTE PER REATI COMMESSI CONTRO PERSONE RICOVERATE. Viene  aggiunta nel Codice penale (art. 61) una circostanza aggravante per i  reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o  semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture  socioeducative.

DIRIGENTI SANITARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. Si modifica la  disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del  dicastero di lungotevere Ripa. Da un lato si istituisce un unico  livello del ruolo suddetto, e dall’altro ai dirigenti sanitari del  ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti  per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

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