Con un comunicato, a seguito di una sentenza del giudice, il Tribunale di Madrid ha dato ragione alla Superlega, spiegando che FIFA e UEFA hanno abusato della loro posizione dominante: “La magistrata titolare del Tribunale Commerciale n. 17 di Madrid ha accolto parzialmente la domanda presentata dalla European Super League Company S.L. (ESLC) contro la UEFA e la FIFA e ha dichiarato che entrambi gli organismi hanno abusato della loro posizione dominante e stanno impedendo la libera concorrenza nel mercato attribuendosi la facoltà discrezionale di proibire la partecipazione a competizioni alternative e imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate che violano gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)”, si legge nel comunicato.
“Nella sentenza, in sintonia con la risoluzione del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea al quale questo stesso tribunale aveva presentato una questione pregiudiziale prima della celebrazione dell’udienza, la giudice dichiara che gli articoli 22, 70, 71, 72 e 73 degli Statuti FIFA, l’articolo 6 del Regolamento FIFA Partite Internazionali e gli articoli 49 e 51 degli Statuti UEFA sono incompatibili con gli articoli 101 e 102 del TFUE riguardo al quadro legale e giurisprudenziale del mercato della concorrenza nell’Unione Europea”.
“Inoltre, nella sentenza si dichiara che il contenuto delle dichiarazioni emesse da FIFA, UEFA e altre entità (comprese le federazioni e le leghe di Inghilterra, Italia e Spagna, alcuni dei cui club facevano parte del progetto) il 18 aprile 2021 (denominata nella domanda ‘Dichiarazione’) in relazione al progetto di competizione internazionale paneuropea, viola anch’esso gli articoli 101 e 102 del TFUE”.
La sentenza accoglie l’azione promossa da ESLC “poiché l’azione delle convenute non era diretta unicamente a evitare lo sviluppo di un determinato progetto, ma a evitare l’implementazione di un terzo concorrente e la modifica del sistema monopolistico dell’organizzazione delle competizioni, dato che è stata mantenuta la stessa difesa per tutto il procedimento anche quando il progetto della Superlega è decaduto o almeno si è accettato che non si svilupperà nei termini inizialmente proposti, il che denota che gli atti iniziali erano connessi all’opposizione alla modifica del sistema di autorizzazione delle competizioni da parte di terzi concorrenti”.
E aggiunge: “Dato che la Superlega nei termini inizialmente proposti nella domanda, cioè secondo il progetto iniziale che è stato abbandonato e già scartato dalle stesse promotrici, le richieste relative a ciò devono anch’esse decadere. Non è possibile imporre una proibizione o restrizione in astratto; cioè, imporre una proibizione futura a qualsiasi altro progetto o modifica di quello già presentato”.
“Accettare il contrario significherebbe accettare una sorta di proibizione o blindatura di qualsiasi progetto di competizione calcistica presentato dalle richiedenti, il che non è accettabile. Spetterà ai partecipanti modificarlo e adattarlo successivamente. Ciò non implica che sia oggetto del procedimento l’autorizzazione di qualsiasi competizione, ma stabilire le basi per incanalare un sistema di libera concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche”.
“Questa risoluzione non è ancora definitiva e contro di essa è possibile presentare il corrispondente ricorso di appello alla Sezione 28 della Corte Provinciale di Madrid, organo competente in materia commerciale”, conclude il Tribunale di Madrid.
Dopo la sentenza del Tribunale di Madrid, arriva il comunicato di A22 Sport Management, la società dietro il progetto Superlega, che esulta: “Oggi il Tribunale Commerciale di Madrid 17 ha emesso la sentenza nel caso della European Super League/A22 Sports Management contro la UEFA/FIFA. Il Tribunale Commerciale ha stabilito che gli statuti UEFA e FIFA che impediscono ai concorrenti di entrare nel mercato delle competizioni internazionali per club sono illegali e incompatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione Europea. È la prima volta che un tribunale europeo applica il quadro giuridico emesso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) nel dicembre 2023 e la decisione è pertanto vincolante ed esecutiva in tutta l’Unione europea.
Il Tribunale commerciale ha confermato i principi giuridici stabiliti dalla CGUE e ha ritenuto che gli statuti UEFA/FIFA, che consentono di porre il veto su qualsiasi concorrente alle proprie competizioni paneuropee, sono contrari al diritto dell’Unione europea.
– La Corte ha specificamente affermato che “la UEFA e la FIFA hanno abusato della loro posizione dominante […] attribuendosi la discrezionalità di proibire la partecipazione a competizioni alternative” e “impediscono la libera concorrenza sul mercato impon endo restrizioni ingiustificate e sproporzionate”.
– In conclusione, la Corte ha ordinato a FIFA e UEFA di “cessare la condotta anticoncorrenziale”, “proibire la sua futura ripetizione” e “rimuovere tutti gli effetti delle azioni anticoncorrenziali […] che si sono verificate prima o durante la durata del procedimento””.
“Il tribunale non ha dato il via libera né approvato progetti come la Superlega. Il giudice, infatti, ha affermato che il progetto della Superlega è stato abbandonato da tempo e che non si può pretendere che si pronunci su eventuali progetti astratti”. Lo si afferma in una nota diffusa dall’Uefa, in cui “prende atto della sentenza odierna del Tribunale commerciale di Madrid” sulla causa aperta dalla European Super League company (Eslc) e annuncia “che si prenderà del tempo per studiare la sentenza prima di decidere se siano necessarie ulteriori azioni”.
“La Uefa è lieta di notare – prosegue il comunicato – che il giudice ha confermato la validità di un sistema di pre-autorizzazione in vigore per le competizioni di terzi da approvare secondo le regole di autorizzazione della Uefa e ha riconosciuto gli indubbi vantaggi di tali regole per il sistema sportivo del calcio. La corte ha inoltre confermato che l’attuale versione delle norme di autorizzazione della Uefa (adottate nel giugno 2022) non è influenzata dalla sentenza odierna”.
“La sentenza, insomma – si legge infine – non attribuisce a terzi il diritto di svolgere competizioni senza autorizzazione e non riguarda alcun progetto futuro né tanto meno qualsiasi versione modificata di un progetto esistente“.